Tradimento successivo alla crisi matrimoniale? Non incide sull’addebito
- 11 Marzo 2019
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Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 23/01/2019 n° 1715.
Nel procedimento per separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Sassari disponeva l’affidamento esclusivo del figlio della coppia alla moglie, ponendo a carico del marito un assegno mensile di 200 euro per il mantenimento della moglie, e di 300 euro per il mantenimento del figlio. Il Tribunale respingeva invece la domanda di addebito nei confronti della moglie per violazione del dovere di fedeltà coniugale.
Dopo il ricorso in appello, è’ stata in definitiva correttamente applicata la regola secondo cui all’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo se la sua applicazione risulta “pregiudizievole per l’interesse del minore”.
La conflittualità fra i coniugi non può essere, di per sé, causa di esclusione dell’affidamento condiviso.
Nella giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante l’orientamento secondo cui l’affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori (che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno specifico regime di visita con l’altro) rappresenta il regime ordinario di affidamento che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso caratterizza i procedimenti di separazione.
Si può derogare alla regola solo se tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, e per il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico.
In queste situazioni la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere puntualmente motivata non solo riguardo al danno potenzialmente arrecato ai figli, ma anche alla capacità del genitore affidatario e all’inidoneità educativa o sulla manifesta carenza dell’altro genitore (Cfr. Cass. Civ. n. 1777/2012 e Cass. Civ. n. 27/2017)
( fonte: altalex )
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