TESTAMENTO OLOGRAFO:

Il testamento olografo è la forma più semplice, economica e pratica per esprimere le proprie volontà, non  richiede la presenza né del Notaio né di testimoni, perchè scritto di proprio pugno dal testatore.

TESTAMENTO SEGRETO:

Questa forma di testamento, detta anche mista, è, per i contenuti, un atto del testatore (con o senza l’ausilio di terzi per la sua stesura), mentre, per gli aspetti formali, un atto del notaio. Infatti, il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da terzi sotto dettatura ed anche con mezzi meccanici; la carta su cui sono riportate le disposizioni testamentarie o quella che le contiene deve essere sigillata e consegnata a un notaio, che provvede a scrivere sulle medesime o su un ulteriore involucro che le contenga, il verbale di ricevimento.

TESTAMENTO PUBBLICO:

Questo viene scritto dal notaio il quale – alla presenza di due testimoni – provvede a ridurre per iscritto le volontà espresse del testatore (il testamento rimane una questione riservata tra il notaio che lo ha redatto, i testimoni ed il testatore, sino alla morte di quest’ultimo).

TUTELA DELLA LEGITTIMA:

Nella successione testamentaria viene tutelata la posizione dei congiunti più stretti del de cuius (coniuge, discendenti, ascendenti, ecc.), ai quali, come legittimari, la legge riserva determinate porzioni del patrimonio dello stesso, anche contro LA SUA VOLONTA’

DONAZIONE TRA CONIUGI

La donazione obnuziale, essendo un negozio formale e tipico caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico delle finalità dell’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, ‘determinato’, matrimonio, è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c..

DONAZIONE AI FIGLI:

È ammessa la donazione a favore di figli non ancora nati o concepiti, non si può donare un bene futuro (che non si trova nel patrimonio del donante al momento della donazione). Minori e interdetti possono accettare una donazione solo tramite i genitori o i loro legali rappresentanti che, a loro volta, devono essere autorizzati dal giudice tutelare.

REVOCA DONAZIONE:

La revoca della donazione è ammessa solo in due casi previsti dall’art.  800 del codice civile:

  1. Ingratitudine del donatario;
  2. Sopravvenienza di figli del donante.

 

DONAZIONE CON RISERVA DI USUFRUTTO:

L’art. 796 c.c. enuncia che il donante può riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di altra o altre persone, ma non successivamente.