RISARCIMENTO DANNO PATRIMONIALE:

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2043 Codice Civile).

DANNO MORALE E BIOLOGICO:

Il danno non patrimoniale, invece, consiste nella lesione di un bene della vita che non può essere oggetto di quantificazione economica. Si pensi all’onore, alla salute (come vedremo meglio nel paragrafo che segue), alla vita di relazione, al dolore che segue alla perdita di una persona cara, ecc. Nell’ambito dei danni non patrimoniali è compreso anche il danno da lesione della salute, detto danno biologico.

DANNO ESISTENZIALE:

Il danno esistenziale è definibile come il danno arrecato all’esistenza, cioè quel danno che si traduce in un peggioramento della qualità della vita, pur non essendo inquadrabile nel danno alla salute.

DANNO ALL’IMMAGINE:

Per diritto all’immagine si intende, un diritto della persona a che la propria immagine non venga, divulgata, esposta o comunque pubblicata, senza il suo consenso e fuori dai casi previsti dalla legge.

DANNO ALLA RISERVATEZZA E REPUTAZIONE:

Ulteriore estrinsecazione dei diritti della personalità è il diritto all’integrità morale, inteso come diritto del soggetto all’onore, al decoro personale, alla reputazione.