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OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI: cosa accade se un genitore NON HA REDDITI PER MANTENERE I FIGLI, o si CONTRAVVIENE A TALE OBBLIGO?

L‘art 316 c.c. afferma che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, che non viene meno neanche con la SEPARAZIONE o con il DIVORZIO tra i coniugi.
Il seguente art. 316 bis c.c. afferma che i genitori hanno l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli in proporzione alle loro sostanze economiche.
Qualora i genitori non abbiano mezzi sufficienti a mantenere i figli, la legge obbliga gli ascendenti ( prossimi ), che siano nonni e poi zii, a provvedere a tale obbligo.
In caso di INADEMPIMENTO, il Tribunale, su richiesta di parte, ORDINA che una quota dei redditi dell’obbligato sia versata all’altro genitore oppure a chi sopporta le spese per il mantenimento, istruzione ed educazione della prole.
Questo ORDINE è un TITOLO ESECUTIVO.
Avv. Katia Berloco
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