MANTENIMENTO FIGLI: LE SPESE PER ASILO NON VANNO PREVENTIVAMENTE CONCORDATE
- 1 Aprile 2022
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Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di accordo preventivo con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI-2, sentenza 2 marzo 2022, n. 6799.
avv. Katia Berloco
avvocato matrimonialista
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