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L’EX NON PAGA IL MANTENI...

L’EX NON PAGA IL MANTENIMENTO? LO FARA’ IL DATORE DI LAVORO!

Se il coniuge non adempie agli oneri nei confronti dell’ex coniuge, derivanti dalla fine della loro relazione, potrà essere obbligato il datore di lavoro a sopperire versando direttamente la somma dovuta trattenendola dalla busta paga del dipendente.
In alternativa al pignoramento di parte dello stipendio, il Tribunale ha stabilito che a pagare fosse direttamente il datore di lavoro a fronte della “comprovata e ripetuta inadempienza del coniuge”, e ciò al fine di garantire che i soldi venissero effettivamente trasferiti mensilmente alla ex.
Infatti, in base all’art. 156 del codice civile, è possibile superare liti continue ogni mese e chiedere che sia direttamente il datore di lavoro (o l’ente di previdenza se il coniuge è in pensione) a pagare quanto stabilito nelle condizioni di separazione.
ATTENZIONE!
Deve essere accertato l’inadempimento o il non puntuale inadempimento dell’obbligo.
Si ritiene all’uopo che sia necessario non un generico pericolo del ritardo, bensì un preciso inadempimento dell’obbligato consistente in un’omissione di più rate dell’assegno di mantenimento.
avvocato matrimonialista
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