IL RAPPORTO SESSUALE NEL MATRIMONIO E’ UN OBBLIGO?
- 4 Settembre 2020
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La legge non parla da nessuna parte espressamente di “rapporto sessuale” (al più, nella legge sul divorzio, la mancata consumazione è una delle cause che legittimano la domanda di divorzio senza passare per la separazione).
Ecco, quindi, che i Giudici hanno specificato che il diritto/dovere ad avere rapporti intimi con il coniuge, rientra nel concetto di “dovere di assistenza morale” che, quest’ultimo sì, è espressamente richiamato dall’art. 143 del codice civile.
Da questo ne consegue che il coniuge che ripetutamente e ingiustificatamente si sottrae al rapporto sessuale con l’altro, potrà incorrere nell’addebito della separazione (a patto che sia questa e solo questa la ragione che ha causato la frattura coniugale).
L’IMPOSIZIONE E’ LEGITTIMA?
E’ necessario chiarire che questo diritto/ dovere non può essere forzatamente (e magari anche violentemente) imposto dall’uno all’altro coniuge. In questa materia più che mai, infatti, il limite tra chiedere che il coniuge si presti al rapporto sessuale e il reato di maltrattamenti e di violenza sessuale è davvero labile.
La Corte Suprema, quindi, vuole tutelare quelle situazioni nelle quali il coniuge che si nega al rapporto sessuale lo fa per il timore di subire conseguenze peggiori.
Ad esempio: una moglie che si sottrae al rapporto sessuale perché spaventata dal marito violento e dedito all’abuso di alcool.
PERTANTO:
è vero che il costante e immotivato diniego ad avere rapporti sessuali dà diritto a domandare la separazione con addebito a carico del partner che si sottrae. E’ vero anche che ogni situazione è da valutare a sé e che l’insistenza o la costrizione da parte di uno dei due potrebbe portare al consumarsi del reato di violenza sessuale.
Avv. Katia Berloco
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