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Divorzio: l’evoluzione dell’espressione “mancanza dei mezzi adeguati”

L’istituto del divorzio, introdotto nell’ordinamento giuridico italiano con la legge n. 898/1970, rappresenta una delle cause di scioglimento del matrimonio e determina la fine del rapporto matrimoniale con effetti ex nunc.

In particolare, l’art. 1 della legge divorzile prevede che il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio quando “accerta che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3”.

Emessa la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale vengono meno, come effetti personali, i doveri elencati nell’art. 143 c.c., l’impedimento a contrarre nuove nozze (art. 86 c.c.) e la moglie perde la possibilità di usare il cognome del marito, a meno che la donna non ottenga un’autorizzazione giudiziale all’utilizzo del cognome maritale, quando abbia un interesse meritevole di tutela a tale utilizzo.

Riguardo, invece, gli effetti patrimoniali, il coniuge perde i diritti successori nei confronti dell’altro dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Al contempo, però, la legge riconosce numerosi diritti patrimoniali al coniuge, come quello di percepire un assegno divorzile, quando non abbia i mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

( fonte: altalex 6.3.2019)

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