DIVORZIO BREVE:

Il divorzio breve è stato introdotto in Italia dalla legge n.55 del 6 maggio 2015, pubblicata l’11 maggio nella Gazzetta Ufficiale n.107.

Questa legge ha modificato molto l’impianto normativo del divorzio, introducendo la possibilità che i coniugi possano divorziare in soli sei mesi.

DIVORZIO GIUDIZIALE:

Così come accade per la separazione giudiziale, quando marito e moglie non trovano un accordo su tutte le condizioni di divorzio, oppure quando uno dei coniugi non intende concedere all’altro il divorzio, il coniuge interessato ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è costretto a procedere instaurando un procedimento di divorzio giudiziale in Tribunale.

DIVORZIO CONGIUNTO:

Il divorzio congiunto è la procedura che consente ai coniugi, già separati e che siano d’accordo tra loro, di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.

  • In caso di separazione giudiziale devono essere trascorsi dodici mesidalla data dell’udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, udienza nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
  • In caso di separazione consensuale (anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale) devono essere trascorsi sei mesidalla data dell’udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, udienza nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.

MANTENIMENTO DEL COGNOME MARITALE:

In caso di separazione, il giudice  può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito se esso risulta pregiudizievole per il marito; e può autorizzare la moglie a non usare il cognome del marito se l’uso risulta pregiudizievole per lei.

La donna nel corso della causa di divorzio può chiedere di conservare il cognome del marito aggiunto al proprio, nel caso sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela. Il tribunale può concedere l’autorizzazione in sentenza.

ASSEGNO DIVORZILE:

L’assegno divorzile è un diritto di credito imprescrittibile, irrinunciabile e indisponibile che un ex coniuge vanta nei confronti dell’altro, fino al momento in cui il beneficiario stesso passi a nuove nozze oppure l’obbligato muoia o fallisca.

DIRITTO AL TFR:

A certe condizioni, uno dei due coniugi divorziati ha diritto a ricevere dall’altro una particolare tutela: la percezione di una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) dell’altro coniuge calcolato con riferimento all’arco di tempo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

PENSIONE DI REVERSIBILITA’:

In caso di morte di uno dei due coniugi divorziati e se sussistono certe condizioni, l’ex coniuge superstite ha diritto a ricevere la pensione di reversibilità.