CONVIVENZA E COPPIA DI FATTO: CHE DIFFERENZA C’E’?
- 16 Giugno 2021
- avvocatok
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°°°I CONVIVENTI sono due soggetti che uniti da un rapporto affettivo stabile decidono di non sposarsi.
Nonostante ciò i conviventi possono:
* ottenere RICONOSCIMENTO GIURIDICO con la DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA all’anagrafe del comune di residenza ( ufficializzano il rapporto).
* REGOLARE I LORO RAPPORTI PATRIMONIALI stipulando un CONTRATTO DI CONVIVENZA ( redatto a pena di nulltà con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio o da un avvocato
che entro 10 giorni dovrà iscriverlo all’anagrafe del comune di residenza per essere opponibile ai terzi.
**Il CONTRATTO DI CONVIVENZA può essere risolto per accordo dei conviventi oppure unilateralmente, sempre con atto scritto.
*Il CONVIVENTE CHE VERSA IN STATO DI BISOGNO POTRA’ CHIEDERE GLI ALIMENTI ( ASSEGNO ALIMENTARE) all’altro, tramite ricorso al Tribunale.
*In caso di separazione dei conviventi i figli minori hanno le stesse tutele dei figli di genitori sposati.
°°°°QUANDO I CONVIVENTI NON STIPULANO un CONTRATTO DI CONVIVENZA, si definiscono COPPIA DI FATTO.
* in caso di cessazione del rapporto, nessuno dei due può avanzare pretese nei confronti dell’altro, non essendoci vincoli giuridici.
* i FIGLI delle COPPIE DI FATTO che si SCIOLGONO, devono essere comunque tutelati mediante una regolamentazione delle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento ( regolamentazione congiunta oppure contenziosa).
” OGNUNO E’ LIBERO DI VIVERE COME VUOLE IL PROPRIO RAPPORTO DI COPPIA, MA E’ CONSIGLIABILE REGOLAMENTARLO, AL FINE DI RENDERLO UFFICIALE E PERTANTO TUTELABILE”.
Avv. Katia Berloco
avvocato matrimonialista
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