Cassazione: niente stalking se vittima e persecutore sono “amici”
- 3 Settembre 2019
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La Cassazione penale, con sentenza n. 36621/2019 accoglie il motivo di ricorso avanzato da un soggetto, condannato anche per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. In effetti, come rilevato dall’imputato, l‘esistenza di un rapporto amicale tra vittima e “persecutore”, così come desunta da un messaggio vocale prodotto in giudizio, risulta incompatibile con il reato di stalking.
Tale reato richiede infatti, che la vittima provi uno stato di ansia, paura e un timore per la propria o altrui incolumità, che non sono stati rilevati, proprio in virtù della confidenza che, nel caso di specie, esisteva tra i due soggetti coinvolti.
( fonte: Studio Cataldi)
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