Assegno divorzile non spetta alla ex moglie che abbandona il lavoro
- 19 Dicembre 2019
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Confermata la funzione puramente assistenziale dell’assegno divorzile, che non spetta al richiedente privo di mezzi adeguati per sua libera scelta.
È quando afferma la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sottosezione 1, con l’ordinanza 18 ottobre 2019, n. 26594.
L’ex moglie, ancora in giovane età e pienamente capace di trovarsi un’occupazione, non ha diritto a percepire l’assegno divorzile quando ha volontariamente abbandonato l’impiego che le assicurava l’autosufficienza economica.
Lo ha affermato la Sesta Sezione Civile, Sottosezione 1, della Suprema Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 26594 in commento ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2018.
Viene dunque confermata la funzione meramente assistenziale, ed al contempo perequativa e compensativa dell’assegno divorzile, che non spetta al richiedente che versi in stato di bisogno imputabile ad una sua libera scelta.
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