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ASSEGNO DI DIVORZIO: IN CASO DI CONVIVENZA DEL CONIUGE NON DECADE AUTOMATICAMENTE! VEDIAMO PERCHE’…

 

L’instaurazione di una nuova convivenza non è un motivo sufficiente a giustificare l’estinzione automatica del diritto a ricevere l’assegno divorzile, ma comporta solo una rimodulazione della somma da riconoscere all’ex coniuge.
È quanto hanno stabilito, con una innovativa e chiarificatrice sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 32198/2021, pubblicata il 5 novembre).
L ‘assegno di divorzio ha due funzioni: assistenziale e compensativa.
In presenza di una nuova convivenza stabile la funzione assistenziale viene meno, in virtù del c.d. principio di autoresponsabilità.
Diversa è la ratio della componente compensativa dell’assegno divorzile. Questa, anziché riferirsi alle esigenze future, fa riferimento a circostanze già maturate nel passato, per valorizzare quanto fatto dall’ex coniuge in costanza di matrimonio.
Infatti, tale componente è parametrata a criteri quali l’apporto fornito dall’ex al ménage quotidiano, nonché alle occasioni lavorative a cui questi ha rinunciato per le esigenze della famiglia. Inoltre, l’entità della componente compensativa dell’assegno divorzile dipende anche dalla durata che ha avuto il matrimonio.
NON E’ PERTANTO AUTOMATICO CHE SI PERDA L’ASSEGNO DI DIVORZIO IN CASO DI NUOVA CONVIVENZA!
avvocato matrimonialista
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