ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI: DAL 1° LUGLIO SI PUO’ RICHIEDERE: VEDIAMO COME:
- 1 Luglio 2021
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L’Assegno temporaneo è erogato dall’Inps in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.
*QUAL’E’ L’IMPORTO?
– una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
– una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta
* TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio.
* COMPATIBILITA’ DELL’ASSEGNO TEMPORANEO CON ALTRI BONUS
l’assegno temporaneo è compatibile con il reddito di cittadinanza, con assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, con assegno di natalità, premio alla nascita, fondo di sostegno alla natalità, detrazioni fiscali per i figli a carico, assegni familiari previsti a favore degli autonomi.
Avv. Katia Berloco
avvocato matrimonialista
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