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CASA FAMILIARE IN COMODATO: COSA ACCADE CON LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI?

 

 

L’assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, in seguito alla separazione, non fa venir meno il contratto di comodato.
Se l’alloggio è stato concesso in comodato come casa familiare, si rientra nel comodato a termine, quindi, il proprietario (comodante) non può chiedere la restituzione anticipata del bene, salvo che dimostri un bisogno urgente.
* SE CI SONO FIGLI MINORI?
La casa familiare, quando vi sono figli minori, solitamente è assegnata al coniuge collocatario della prole. Pertanto, poco importa che la casa appartenga i genitori del marito (cioè ai suoceri), la moglie, presso cui sono collocati i figli, ha diritto di rimanere nella casa familiare (sempre che il giudice abbia deciso in tal senso).
* LE SPESE SOSTENUTE DAL CONVIVENTE SONO RIMBORSABILI?
La Cassazione risponde come segue:
«il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.
Ne consegue che se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale» (Cass. 1216/2012).
avvocato matrimonialista
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