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Pedone esente da colpa anche se non ha attraversato sulle strisce

L’aver attraversato fuori dalla strisce non è ragione sufficiente a fondare il concorso di colpa del pedone investito dal conducente di un veicolo. L’investitore, infatti, è esente da colpa solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, ma l’incidenza della condotta del danneggiato va misurata anche in relazione standard di diligenza imposta al guidatore.
Vengono in rilievo, dunque, anche le violazioni poste in essere dal conducente che potrebbero essere tali da non poter evitare un evento prevedibile ed evitabile (ad esempio alta velocità, circolazione contromano, ecc.).
“Può apparire una regola che agevola gli imprudenti, ma scopo della responsabilità non è imporre una morale quanto prevenire gli incidenti”. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell’ordinanza n. 5627/2020 .
( fonte: studio Cataldi)
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